Frontalini Balconi – (Sezione II sentenza 17 luglio 1999, n. 7603)

 Frontalini-2Il rivestimento e gli elementi decorativi del fronte e della parte sottostante della soletta dei balconi degli appartamenti di un edificio debbono essere considerati di proprietà comune dei condomini, in quanto destinati all’uso comune, ai sensi dell’articolo 1117 del c.c., in tutti i casi in cui assolvano prevalentemente alla funzione di rendere esteticamente gradevole l’edificio.
Devono, infatti, considerarsi di proprietà comune anche tutte quelle parti di un edificio che assolvono a una funzione di utilità per tutti i proprietari dei diversi piani o porzioni di piano.
I frontalini dei balconi e la parte inferiore degli stessi, anche per il solo fatto di essere costruiti con caratteristiche uniformi, hanno una funzione ben precisa nell’estetica e nel decoro architettonico di un edificio, che può essere esclusa solo in presenza di una precisa prova contraria, da cui risulti che trattasi di un fabbricato privo di qualsiasi uniformità architettonica, o che trovasi in uno stato di scadimento estetico tale da rendere irrilevante l’arbitrarietà costruttiva o di manutenzione dei singoli particolari. (M.Pis.)
Sezione II, sentenza 17 luglio 1999, n. 7603

La sentenza ritorna su un argomento visitato recentemente dalla Cassazione con sentenza 1996 n. 8159 che qui si riporta. Cass. civile, sez. 11, 07-091996, n. 8159:
I balconi sono elementi accidentali e non portanti della struttura del fabbricato non costituiscono parti comuni dell’edificio e appartengono ai proprietari delle unita immobiliari corrispondenti, che sono gli unici responsabili dei danni cagionati dalla caduta di frammenti di intonaco o muratura, che si siano da essi staccati mentre i fregi ornamentali e gli elementi decorativi, che ad essi ineriscano (quali i rivestimenti della fronte o della parte sottostante della soletta, i frontalini e i pilastrini), sono condominiali, se adempiono prevalentemente alla funzione ornamentale dell’intero edificio e non solamente al decoro delle porzioni immobiliari ad essi corrispondenti, con la conseguenza che è onere di chi vi ha interesse (il proprietario del balcone, da cui si sono distaccati i frammenti, citato per il risarcimento), al fine di esimersi da responsabilità, provare che il danno fu causato dal distacco di elementi decorativi, che per la loro funzione ornamentale dell’intero edificio appartenevano alle parti comuni di esso.
[Fonte: La Proprietà Edilizia n. 11/1999 pag. 532]