Art. 1117 – Parti comuni dell’edificio

Art. 1117 – Parti comuni dell’edificio

Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio,le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e le travi portanti, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le facciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonché i locali per i servizi in comune, come la portineria, incluso l’alloggio del portiere, la lavanderia, gli stenditoi e i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune;

3) le opere le installazioni, i manufatti di qualunque genere destinati all’uso comune, come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gli impianti idrici e fognari, i sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento ed il condizionamento dell’aria, per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino al punto di diramazione ai locali di proprietà individuale dei singoli condomini, ovvero, in caso di impianti unitari, fino al punto di utenza, salvo quanto disposto dalle normative di settore in materia di reti pubbliche.

Art. 1117 bis – Ambito di applicabilità

(in vigore dal 18/06/2013)

Le disposizioni del presente capo si applicano, in quanto compatibili, in tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condomini di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’art. 1117.

Art. 1117 ter – Modificazioni delle destinazioni d’uso.

(in vigore dal 18/06/2013)

Per soddisfare esigenze di interesse condominiale, l’assemblea, con un numero di voti che rappresenti i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio, può modificare la destinazione d’uso delle parti comuni.

La convocazione dell’assemblea deve essere affissa per non meno di trenta giorni consecutivi nei locali di maggior uso comune o negli spazi a tal fine destinati e deve effettuarsi mediante lettera raccomandata o equipollenti mezzi telematici, in modo da pervenire almeno venti giorni prima della data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di nullità, deve indicare le parti comuni oggetto della modificazione e la nuova destinazione d’uso.

La deliberazione deve contenere la dichiarazione espressa che sono stati effettuati gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterino il decoro architettonico.

Art. 1117 quater – Tutela delle destinazioni d’uso.

(in vigore dal 18/06/2013)

In caso di attività che incidono negativamente e in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni, l’amministratore o i condomini, anche singolarmente, possono diffidare l’esecutore e possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione, anche mediante azioni giudiziarie. L’assemblea delibera in merito alla cessazione di tali attività con la maggioranza prevista dal secondo comma dell’art. 1136.

 

One thought on “Art. 1117 – Parti comuni dell’edificio

  • Gli articoli 1117-bis, ter e quater sono attivi dal 18/06/2013

    Art. 1117: Questo articolo rientra nella casistica di quelli derogabili, quindi il Regolamento Contrattuale può derogare da questo articolo.

    E’ bene inoltre ricordare che per quanto riguarda l’uso di parti comuni richiamate sugli atti d’acquisto il primo atto è quello che conta, pertanto atti successivi al primo che modificano l’uso di una parte comune già stabilita da un precedente atto non sono validi.

    Spesso capita che i proprietari di negozi o magazzini in genere contestano addebiti di spese per mantenimento di cose comuni che loro non adoperano (es. mantenimento di un giardino), in tali casi però se il R. Contrattuale non prevede deroghe, va applicato l’art. 1117 in quanto il giardino essendo di proprietà di tutti i condomini (compresi i proprietari dei negozi) non ci si può sottrarre dal pagamento per quanto disposto dall’art. 1118 2° comma.

    Art. 1117-ter: Questo articolo creerà non pochi problemi per incompatibilità con altri articoli inderogabili quali l’art. 66 delle Disposizioni di Attuazione che prevede diverse modalità per la convocazione e l’Art. 1136 del C.C. per quanto riguarda la costituzione dell’assemblea. Risulta inoltre in contrasto con il nuovo art. 1122 bis terzo comma.

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