Secondo la Cassazione, sez. II civile, sentenza 17.02.2005 n. 3264 è legittimo il criterio di ripartizione delle spese di conservazione e manutenzione dell’ascensore condominiale in conformità a quanto stabilito dall’art. 1124 c.c. con riferimento alle scale condominiali, secondo cui le spese sono ripartite fra i condomini, per metà in ragione del valore dei singoli piani o porzioni di piano, e per l’altra metà in misura proporzionale all’altezza di ciascun piano dal suolo.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, con la sentenza sopra descritta, ribadendo l’applicazione della suddetta norma in via analogica, in virtù della medesima ratio, alla fattispecie avente ad oggetto l’ascensore, per la cui disciplina manca una specifica disciplina.
L’art. 1124 c.c. non deroga ai criteri generali previsti dall’art. 1123 c.c., (il valore e l’unità), ed incidendo sulle spese di manutenzione per il logorio dell’impianto, (maggiore in funzione dell’altezza dei piani), del tutto legittima deve ritenersi la delibera assembleare, che ripartisca le spese con l’art. 1124 c.c. in mancanza di criteri convenzionali che deroghino a quelli stabiliti dalla legge. [Fonte: La Proprietà Edilizia n. 7/8-2005 pag. 44]