Il primo luglio 1999, in ottemperanza alla direttiva comunitaria 95/16/CE, è entrato in vigore il D.P.R. n. 162 del 30/4/99 pubblicato il 10/6/99 sulla Gazzetta Ufficiale n. 134, con la nuova normativa inerente la sicurezza degli ascensori. Vecchi e nuovi Condomìni, sono tenuti al rispetto di prescrizioni che tendono a migliorare sia la sicurezza degli impianti che il servizio reso.
A questo proposito le norme europee EN 81-1 e EN 81-2 già stabilivano di:
l. Installare porte sulle cabine e, all’interno delle cabine, un sistema che indichi il piano al quale si trova l’ascensore.
2. Controllare, ed eventualmente sostituire, i cavi di sostegno della cabina.
3. Modificare i dispositivi di arresto per ottenere un buon grado di precisione del livello di arresto della cabina ed una progressiva decelerazione.
4. Rendere gli organi di comando, sia nelle cabine che ai piani, comprensibili e utilizzabili dalle persone handicappate che si spostano da sole.
5. Installare rilevatori di presenza umana o animale sulle porte a chiusura comandata.
6. Installare sugli ascensori con velocità superiore a 0,6 m/s un sistema di paracadute a decelerazione progressiva prima dell’arresto.
7. Modificare i sistemi di allarme in modo da avere un collegamento permanente con un servizio di intervento rapido.
8. Eliminare l’amianto, se esiste, dai meccanismi di frenatura.
9. Installare un dispositivo che impedisca i movimenti incontrollati verso l’alto della cabina.
10. Installare nelle cabine un impianto di illuminazione di emergenza che funzioni in caso di guasto all’alimentazione principale. Il suo tempo di funzionamento deve essere sufficiente per consentire il normale intervento dei soccorsi. Tale impianto deve consentire anche il funzionamento del sistema d’allarme di cui al punto 7.
A ciò va aggiunto che le verifiche di tutti gli impianti ascensori dovranno avere una periodicità massima di anni DUE e saranno espletate da Ingegneri abilitati nominati dalle A.S.L. competenti per territorio, oppure da Ditte appositamente autorizzate, le quali annoteranno su apposito libretto, verbale ed esito del sopralluogo.
Naturalmente, come al solito, le spese per tutto quanto sopra sono a esclusivo carico dei proprietari. [Fonte: La Proprietà Edilizia n.8/9-1999 pag. 420 – G. Manieri]