Definizione delle Parti Comuni

Le parti comuni degli edifici condominiali sono stabilite dall’art. 1117 del codice civile.

Questo articolo rientra nella casistica di quelli derogabili, quindi il Regolamento Contrattuale può derogare da questo articolo, (non lo può invece fare una semplice decisione assembleare)

In caso di mancanza di patti contrattuali sulle parti comuni va adottato quanto disposto dall’art. 1117.

Spesso capita che i proprietari di negozi o magazzini in genere contestano addebiti di spese per mantenimento di cose comuni che loro non adoperano (Es. mantenimento di un giardino), in tali casi però se il R. Contrattuale non prevede deroghe, va applicato l’art. 1117 in quanto il giardino essendo di proprietà di tutti i condomini (compresi i proprietari dei negozi) non ci si può sottrarre dal pagamento per quanto disposto dall’art. 1118.