Per quanto riguarda l’abolizione del servizio di portineria, – abolizione, che è stato affermato, non rientra nei casi previsti dal II comma art. 1120 c.c. – può essere deliberata a maggioranza, anche se l’istituzione del servizio era stata decisa all’unanimità ed anche se il servizio è previsto e disciplinato dal regolamento condominiale predisposto dal costruttore ed accettato dai singoli condomini nei singoli contratti d’acquisto (Cass. Civ. 3 maggio 1969 n. 1479) La maggioranza è quella del 2° comma art. 1136 c.c.
Peraltro Cass. 2 agosto 1973 n. 224 limita la possibilità di sopprimere o altrimenti sostituire il servizio di portierato con deliberazione a maggioranza, all’ipotesi che il regolamento condominiale contrattuale si limiti a statuire circa la nomina, la revoca dello stipendio e l’abitazione del portiere, così dettando norme di natura puramente regolamentare, e non imponga il mantenimento del servizio di portierato.[Fonte: La Proprietà Edilizia n. 10/8-1999 pag. 483]