Muri Maestri

In tema di parti comuni dell’edificio condominiale, nella nozione di muri maestri di cui all’art. 1117 c.c. rientrano i pannelli esterni di riempimento fra pilastri in cemento armato, i quali — ancorché la funzione portante sia assolta principalmente da pilastri ed architravi — sono anch’essi eretti a difesa degli agenti atmosferici e fanno parte della struttura e della linea architettonica dell’edificio. Né siffatta condominialità viene esclusa dall’essere addossato ad essi il muro di altro fabbricato costruito in aderenza, restando ciascuno degli edifici delimitato, difeso e strutturalmente delineato dal proprio muro, con la conseguente autonomia giuridica della disponibilità che su ciascuno hanno i diversi nuclei di condomini, senza alcun ingerenza dell’uno sul muro dell’altro. [Cassazione 9 febbraio 1982, n. 776.]

Per “muro maestro” deve intendersi non soltanto l’intelaiatura di pilastri ed architravi, che costituisce ossatura del fabbricato, ma anche tutto ciò che completi la struttura e la linea architettonica delle pareti perimetrali del fabbricato, come i pannelli, in muratura di mattoni od altro materiale, che riempiono all’esterno i vuoti di quella ossatura. [Cassazione 30 maggio 1978, n. 2749].