Normativa sulle antenne televisive private

La normativa vigente è stabilita dal DPR n. 156 del 20/03/1973 ed in particolare l’art. 232 che stabilisce quanto segue:

Negli impianti di telecomunicazioni di cui al precedente art. 231, primo comma, i fili o cavi senza appoggio possono passare, anche senza il consenso del proprietario, al di sopra delle proprietà pubbliche o private sia dinanzi a quei lati di edifici ove non siano finestre od altre aperture a prospetto.

Il proprietario o il condominio non può opporsi all’appoggio di antenne, di sostegni, nonché al passaggio di condutture, fili o qualsiasi altro impianto nell’immobile di sua proprietà occorrente per soddisfare le richieste di utenza degli inquilini o dei condomini.

I fili, cavi, ed ogni altra installazione debbono essere collocati in guisa da non impedire il libero uso della cosa secondo la sua destinazione.

Il proprietario è tenuto a sopportare il passaggio nell’immobile di sua proprietà del personale dell’esercente il servizio che dimostri la necessità di accedervi per l’installazione, riparazione e manutenzione degli impianti di cui sopra.

Nei casi previsti dal seguente articolo al proprietario non è dovuta alcuna indennità

A ciò vale la pena ricordare la sentenza della cassazione n. 7825 del 3 agosto 1990 che ha ritenuto nulla la norma di un regolamento condominiale che vietava l’installazione di antenne sul tetto dell’edificio.

Se però il regolamento di condominio non vieta l’installazione, ma ne prevede la posizione precisa (ad esempio sul tetto), in questo caso il regolamento deve essere rispettato perché si tratta di norma regolamentare dell’uso della proprietà comune sancita dal regolamento condominiale contrattuale.