L’amministratore è responsabile delle sole parti comuni dell’edificio che rientrano nel concetto di Condominio o Comunione.
L’amministratore cessato dalla carica è tenuto a rifondere al condominio i danni cagionati dalla propria negligente gestione. In particolare sono dovuti:
a) il rimborso delle spese legali per la presentazione dell’istanza di ammissione al passivo del fallimento del condomino moroso e non tempestivamente perseguito;
b) l’onorario corrisposto al ragioniere per il riordino della contabilità condominiale;
c) ogni spesa di impossibile o non verificabile attribuzione ai condomini. [Trib. Milano 29-09-1988]