1° comma: I Condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art.1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.
2°comma: I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:
1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;
2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici (parte soppressa dal D.L. n.145 del 23 dicembre 2013) e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;
3) l’installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto.
3°comma: L’amministratore è tenuto a convocare l’assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all’adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni.
4°comma: Sono vietate le innovazioni che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino
Articolo inderogabile.
Note sul comma 1:
Prima del codice civile del 1942 e prima della legislazione sul condominio che è nata con una legge del 1934, il problema delle innovazioni era trattato in modo particolare nel vecchio codice del 1865 e voleva dire ogni modifica apportata alla cosa comune con il consenso di tutti (1000 m/m), mentre oggi con l’avvento della legge del 1934 per innovazione si intende qualsiasi opera nuova che viene introdotta nel condominio dalla volontà dei condomini.
Il miglioramento di una cosa esistente non è innovazione.
L’opera nuova però, per essere considerata innovazione, deve alterare in tutto o in parte la destinazione della cosa comune.
Esempio:
Il giardino condominiale che si vuole trasformare a parcheggio altera in tutto o in parte la destinazione del giardino.
L’impianto di riscaldamento che viene ad essere soppresso altera il bene comune perché non esiste più. Mentre la sostituzione della caldaia ogni dieci anni è una manutenzione straordinaria perché il riscaldamento già esiste.