Art. 1128 Perimento totale o parziale dell’edificio.
1° comma: Se l’edificio perisce interamente o per una parte che rappresenti i tre quarti del suo valore, ciascuno dei condomini può richiedere la vendita all’asta del suolo e dei materiali, salvo che sia stato diversamente convenuto.
2° comma: Nel caso di perimento di una parte minore l’assemblea dei condomini delibera circa la ricostruzione delle parti comuni dell’edificio, e ciascuno è tenuto a concorrervi in proporzione dei suoi diritti sulle parti stesse.
3° comma: L’indennità corrisposta per l’assicurazione relativa alle parti comuni è destinata alla ricostruzione di queste.
4° comma: Il condomino che non intende partecipare alla ricostruzione dell’edificio è tenuto a cedere agli altri condomini i suoi diritti, anche sulle parti di sua esclusiva proprietà, secondo la stima che ne sarà fatta, salvo che non preferisca cedere i diritti stessi ad alcuni soltanto dei condomini.
Primo Comma: Nel caso di perimento come al primo comma, oggetto della vendita sono palesemente le parti comuni; giacché quelle parti o i relitti che possono essere attribuiti senz’alcun dubbio quale proprietà esclusiva, non possono essere considerati.
La ripartizione del ricavato va fatta secondo le quote di proprietà di tutti i condomini.
Secondo Comma: Tale deliberazione è valida solo se rispetta il primo ed il secondo comma dell’art. 1136 sulle maggioranze indispensabili.
Se tale maggioranza non si ottiene, viene meno la possibilità di obbligare tutti i condomini all’onere della ricostruzione; è escluso altresì che il magistrato possa in tal caso dare l’ordine della ricostruzione.