Art. 1129 Nomina, revoca ed obblighi dell’amministratore.
1° comma: Quando i condomini sono più di otto, se l’assemblea non vi provvede, la nomina di un amministratore è fatta dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini o dall’amministratore dimissionario.
2° comma: Contestualmente all’accettazione della nomina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’amministratore comunica i propri dati anagrafici e professionali, il codice fiscale, o, se si tratta di società, anche la sede legale e la denominazione, il locale ove si trovano i registri di cui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130, nonché i giorni e le ore in cui ogni interessato, previa richiesta all’amministratore, può prenderne gratuitamente visione e ottenere, previo rimborso della spesa, copia da lui firmata.
3° comma: L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del mandato.
4° comma: L’amministratore è tenuto altresì ad adeguare i massimali della polizza se nel periodo del suo incarico l’assemblea deliberi lavori straordinari. Tale adeguamento non deve essere inferiore all’importo di spesa deliberato e deve essere effettuato contestualmente all’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’amministratore sia coperto da polizza di assicurazione per la responsabilità civile professionale generale per l’intera attività da lui svolta, tale polizza deve essere integrata con una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che garantisca le condizioni previste dal periodo precedente per lo specifico condominio.
5° comma: Sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità, del domicilio e dei recapiti, anche telefonici, dell’amministratore.
6° comma: In mancanza dell’amministratore, sul luogo di accesso al condominio o di maggior uso comune, accessibile anche ai terzi, è affissa l’indicazione delle generalità e dei recapiti, anche telefonici, della persona che svolge funzioni analoghe a quelle dell’amministratore.
7° comma: L’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio; ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
8° comma: Alla cessazione dell’incarico l’amministratore è tenuto alla consegna di tutta la documentazione in suo possesso afferente al condominio e ai singoli condomini e ad eseguire le attività urgenti al fine di evitare pregiudizi agli interessi comuni senza diritto ad ulteriori compensi.
9° comma: Salvo che sia espressamente dispensato dall’assemblea, l’amministratore è tenuto ad agire per la riscossione forzosa delle somme dovute dagli obbligati entro sei mesi dalla chiusura dell’esercizio nel quale il credito esigibile è compreso, anche ai sensi dell’articolo 63, primo comma, delle disposizioni per l’attuazione del presente codice.
10° comma: L’incarico di amministratore ha durata di un anno e si intende rinnovato per uguale durata. L’assemblea convocata per la revoca o le dimissioni delibera in ordine alla nomina del nuovo amministratore.
11° comma: La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.(vedi nota (1) nei commenti) Può altresì essere disposta dall’autorità giudiziaria, su incarico di ciascun condomino, nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 1131, se non rende il conto della gestione, ovvero in caso di gravi irregolarità. Nei casi in cui siano emerse gravi irregolarità fiscali o di non ottemperanza a quanto disposto dal numero 3) del dodicesimo comma del presente articolo, i condomini, anche singolarmente, possono chiedere la convocazione dell’assemblea per far cessare la violazione e revocare il mandato all’amministratore. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria; in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo alla rivalsa nei confronti del condominio, che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
12° comma: Costituiscono, tra le altre, gravi irregolarità:
1) l’omessa convocazione dell’assemblea per l’approvazione del rendiconto condominiale il ripetuto rifiuto di convocare l’assemblea per la revoca e per la nomina del nuovo amministratore o negli altri casi previsti dalla legge;
2) la mancata esecuzione di provvedimenti giudiziari e amministrativi, nonché di deliberazioni dell’assemblea;
3) la mancata apertura ed utilizzazione del conto di cui al settimo comma;
4) la gestione secondo modalità che possono generare possibilità di confusione tra il patrimonio del condominio e il patrimonio personale dell’amministratore o di altri condomini;
5) l’aver acconsentito, per un credito insoddisfatto, alla cancellazione delle formalità eseguite nei registri immobiliari a tutela dei diritti del condominio;
6) qualora sia stata promossa azione giudiziaria per la riscossione delle somme dovute al condominio, l’aver omesso di curare diligentemente l’azione e la conseguente esecuzione coattiva;
7) l’inottemperanza agli obblighi di cui all’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);
8) l’omessa, incompleta o inesatta comunicazione dei dati di cui al secondo comma del presente articolo.
13° comma: In caso di revoca da parte dell’autorità giudiziaria, l’assemblea non può nominare nuovamente l’amministratore revocato.
14° comma: L’amministratore, all’atto dell’accettazione della nomina e del suo rinnovo, deve specificare analiticamente, a pena di nullità della nomina stessa, l’importo dovuto a titolo di compenso per l’attività svolta.
15° comma: Per quanto non disciplinato dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla sezione I del capo IX del titolo III del libro IV.
16° comma: Il presente articolo si applica anche agli edifici di alloggi di edilizia popolare ed economica, realizzati o recuperati da enti pubblici a totale partecipazione pubblica o con il concorso dello Stato, delle regioni, delle provincie o dei comuni, nonché a quelli realizzati da enti pubblici non economici o società private senza scopo di lucro con finalità sociali proprie dell’edilizia residenziale pubblica.
Commento 1° comma: La richiesta all’autorità giudiziaria richiamata vuole dire: fare un’istanza in carta bollata (richiamando l’articolo citato ed i motivi) indirizzata al Presidente del Tribunale della città competente.
Il condomino che provvede all’istanza è poi comunque obbligato a fornire le prove del motivo per cui ha richiesto l’intervento giudiziario (Es. per assenteismo dell’assemblea etc…ma lo dovrà dimostrare).
Commento 4° comma: Non pochi dubbi sorgono con questo comma per l’adeguamento della polizza sull’importo dei lavori straordinari che possono benissimo riguardare somme ingenti se riguardano lavori di risanamento dell’intero fabbricato e che comporterebbero per l’amministratore un onere assolutamente insostenibile tenendo presente che banche e assicurazioni per emettere fideiussioni pretendono un patrimonio personale almeno pari al valore della stessa fideiussione e non sarebbe neppure sufficiente quindi un adeguamento della parcella professionale.
Commento 8° comma: Con questo comma il legislatore ha messo fine alla richiesta della “parcella aggiuntiva” che numerosi amministratori, poco professionali, richiedevano per il solo “passaggio consegne”. La parcella dovuta è solo quella relativa al periodo in cui l’amministratore uscente ha lavorato per conto del condominio prima del passaggio consegne e niente altro.
Commento 10° comma: Siamo del parere che sarebbe buona norma inserire comunque all’ordine del giorno delle assemblee annuali la nomina/conferma dell’amministratore perché non farlo sarebbe in contrasto con quanto stabilito dall’art. 1135 1° comma (norma comunque derogabile).
Allo scadere dell’anno in cui è stato in carica l’amm.re, questi non si intende senz’altro esautorato; ma seguita nelle sue funzioni e nella sua responsabilità fino a che non sia stato regolarmente sostituito.
Il condomino, nominato amm.re dell’edificio comune da tutti gli altri comproprietari, non decade di diritto dall’incarico alla scadenza del termine, ma con la nomina del suo successore, e, quindi, sino a tal momento, può rappresentare in giudizio tutti i condomini. (Cass. 2-7-1933).
L’amm.re revocato anzitempo dall’incarico senza giusta causa, ha diritto (nel caso sia un professionista che presti la sua opera a scopo di remunerazione) all’indennità di quanto anzitempo pattuito e ciò in applicazione dell’art.1725 del C.C. per la revoca del mandato oneroso.
Commento 11° comma: Nota (1): Questo articolo è inderogabile, quindi un regolamento di condominio che dicesse il contrario porterebbe ad inevitabili contenziosi.
Commento 12° comma punti 1 e 2: Questi argomenti erano già previsti negli articoli 1130, 1131 e 1137 quindi ci sembra del tutto superfluo averli nuovamente richiamati e saranno anch’essi oggetto di contestazioni
Commento 12° comma punto 12: questa norma ci risulta inapplicabile in quanto l’amministratore non ha facoltà di togliere ipoteche.