Art. 1132 – Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti.

1° comma: Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta giorni da quello in cui il condomino ha avuto notizia della deliberazione.

2° comma: Il condomino dissenziente ha diritto di rivalsa per ciò che abbia dovuto pagare alla parte vittoriosa.

3° comma: Se l’esito della lite è stato favorevole al condominio, il condomino dissenziente che ne abbia tratto vantaggio è tenuto a concorrere nelle spese del giudizio che non sia stato possibile ripetere dalla parte soccombente.

One thought on “Art. 1132 – Dissenso dei condomini rispetto alle liti

  • Commento 1° comma: La norma al primo comma è applicata allorché si tratti di liti fuori dell’ambito delle attribuzioni dell’amministratore; perché nel caso opposto anche il condomino dissenziente resta vincolato all’azione di questo salvo il suo diritto di agire contro l’amministratore per le responsabilità che avesse assunte promuovendo la lite in violazione dei doveri della normale diligenza.
    Per atto notificato all’amministratore si intende un qualcosa notificato tramite un’ufficiale giudiziario, quindi non una semplice raccomandata (anche se alcuni magistrati hanno però accettato anche la notifica tramite raccomandata pervenuta entro trenta giorni), ma una carta bollata in duplice copia “ATTO STRAGIUDIZIALE” (che ha luogo fuori del giudizio e non fa parte degli atti giudiziari) che richiami l’articolo sopra indicato, le generalità del dissenziente e le sue motivazioni, autenticata da un’ufficiale giudiziario al quale, previo pagamento delle tasse dovute, si chiederà di notificare l’atto all’amm.re nei termini dovuti.
    Non è valido il dissenso espresso sul verbale d’assemblea se non seguito da notifica altrimenti il codice civile avrebbe parlato di comunicazione e non di atto da notificare…
    Il condomino presente in assemblea può esprimere il suo dissenso sul verbale, ma deve fare attenzione perché deve fare due dichiarazioni di dissenso;
    1- Si deve opporre alla delibera assembleare, e questo perché se non si oppone non si può poi dissociare.
    2- Si deve espressamente dissociare dalla lite, in base all’art. 1132 e questo comporta che non gli potranno essere addebitate le spese che si verranno a sostenere per la causa che andranno quindi ripartite fra tutti gli altri condomini.
    Es: Alcuni condomini decidono che il gasolio fornito da una ditta era di scadente qualità ed ha comportato il guasto dell’impianto di riscaldamento, a maggioranza decidono quindi di non pagare la ditta fornitrice.
    La ditta fa il decreto ingiuntivo, i condomini si riuniscono e decidono di fare l’opposizione al decreto ingiuntivo perché vogliono a loro volta chiedere il risarcimento dell’impianto rovinato a causa del gasolio scadente.
    Un condomino però dissente perché ritiene non giusto il giudizio e si dissocia quindi nei modi sopra descritti.
    Si fa la causa e il condominio viene condannato a pagare alla ditta il gasolio scaricato più gli interessi legali e più le spese legali, il condomino che si era dissociato dovrà quindi pagare anche lui il gasolio a suo tempo scaricato ma non pagherà invece i maggiori costi e le spese legali.
    Se invece il condominio vince dovrà partecipare alle spese che gli altri condomini hanno sostenuto per ottenere il beneficio.

    Commento 2° comma: Il condomino dissenziente deve inizialmente contribuire a tutte le spese processuali poi se il giudizio sarà a lui favorevole potrà richiedere il rimborso al condominio.

    Commento 3° comma: Questo ultimo comma vuole dire che in caso di condomino dissenziente ma soccombente, questi è tenuto al contributo delle spese processuali ed avvocatizie anche a quelle eccedenti quanto stabilito dal giudice per la causa stessa. Es il giudice stabilisce il tutto in 1000,00 euro mentre l’avvocato del condominio ha voluto 2000,00 euro, il condomino deve contribuire a quest’ultima cifra (se regolarmente documentata).
    In caso di condominio soccombente, anche se l’argomento della disputa riguarda una tabella di scala anziché generale, la spesa di giudizio va addebitata a tutti i proprietari in quanto responsabili in solido di tutte le parti condominiali.

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