Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni della assemblea.
1° comma: Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini.
2° comma: Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
3° comma: L’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della deliberazione, salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.
4° comma: L’istanza per ottenere la sospensione proposta prima dell’inizio della causa di merito non sospende né interrompe il termine per la proposizione dell’impugnazione della deliberazione. Per quanto non espressamente previsto, la sospensione è disciplinata dalle norme di cui al libro IV, titolo I, capo III, sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669 – octies, sesto comma, del codice di procedura civile.
Commento 1° comma: Al di fuori di questa regola c’è chi dice che la delibera è NULLA (la Balzani, Terzago) e chi dice che è solo ANNULLABILE (altri), la cassazione la considera a volte in un modo ed a volte nell’altro.
Commento 2° comma: E’ stata in pratica aggiunta la figura dell’astenuto che sul vecchio articolato non c’era.
Contro le deliberazioni contrarie alla legge è quindi ammesso ricorso ma questo 2° comma prevede l’ipotesi che si possa deliberare di fare cose contrarie alla legge e che queste possono essere oggetto di richiesta di pagamento con tanto di eventuale ingiunzione se nessuno si oppone.
Il fatto stesso che il legislatore abbia qui previsto un tempo per dissentire vuole dire appunto che le delibere sono ANNULLABILI ma non NULLE per il solo fatto di essere contrarie alla legge.
Copia del verbale di assemblea va consegnato ai condomini assenti facendosi firmare per ricevuta ed indicando la data del ricevimento perché da questa data decorre il termine di 30 giorni per l’eventuale ricorso.
Superati 30 giorni, per FACTA CONCLUDENZIA la deliberazione risulta valida.
Il condomino inizialmente presente in assemblea che poi si assenta per motivi personali, può chiedere l’annullamento delle delibere votate dopo la sua uscita ma non su quelle di quando era presente.
Il contrasto tra la giurisprudenza sul nulla ed annullabile risiede sul fatto che tanti giudici giudicano la deliberazione assembleare come un contratto mentre per il contratto occorrerebbe l’unanimità.
Il ricorso va fatto tramite l’autorità giudiziaria al condominio, e pagando una leggera quota aggiuntiva si può anche chiedere l’urgenza perché l’ufficiale giudiziario notifichi quanto prima il ricorso per il rispetto dei termini di consegna di 30 giorni.