Art. 155 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

Art. 155

1°comma: Le disposizioni concernenti la revisione dei regolamenti di condominio e la trascrizione di essi si applicano anche ai regolamenti formati prima del 28 ottobre 1941.

2°comma: Cessano di avere effetto le disposizioni dei regolamenti di condominio che siano contrarie alle norme richiamate nell’ultimo comma dell’art. 1138 del codice e nell’art. 72 di queste disposizioni.

Art. 155-bis

1°comma: L’assemblea, ai fini dell’adeguamento degli impianti non centralizzati di cui all’articolo 1122 bis, primo comma, del codice, già esistenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, adotta le necessarie prescrizioni con le maggioranze di cui all’articolo 1136, commi primo, secondo e terzo, del codice.

 

One thought on “Art. 155 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

  • Come abbiamo fatto presente nei commenti all’articolo 1138, il secondo comma dell’art. 155 avrebbe dovuto essere modificato e fare riferimento non al secondo ma al penultimo comma dell’articolo 1138.

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