Art. 61.
1° comma: Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato.
2° comma: Lo scioglimento è deliberato dall’assemblea con la maggioranza prescritta dal secondo comma dell’art.1136 del codice, o è disposto dall’autorità giudiziaria su domanda di almeno un terzo dei comproprietari di quella parte dell’edificio della quale si chieda la separazione.
Commento 1° comma: Caso tipico è quello di super condomini che possono essere suddivisi in tanti condomini.
Commento 2° comma: Le spese per lo scioglimento competono però a tutti indistintamente.