Art. 64 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

Art. 64.

1° comma: Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente.

2° comma: Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione.

 

One thought on “Art. 64 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

  • Commento 1° comma: Questo è l’unico caso in cui l’Amm.re può agire davanti al giudice senza l’ausilio di un avvocato.

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