Le spese per il rifacimento o la riparazione dei muri, che delimitano i giardini di singoli condomini con i fondi confinanti, devono ritenersi a carico proporzionale di tutti i partecipanti, in applicazione dell’art. 1123 comma 1 c.c., qualora il regolamento condominiale, di natura contrattuale, consideri detti manufatti di proprietà comune, così convenzionalmente assimilandoli ai muri di cinta. [Cassazione 11 agosto 1990 n. 8189] (Pertanto se il regolamento di condominio contrattuale non annovera detti muri tra le parti comuni, la spesa per la manutenzione sarà per metà a carico del proprietario del giardino e per metà a carico del proprietario confinante.)