Non possono essere annoverati tra le parti comuni quei muri o solai che non rispondono all’esigenza fondamentale di reggere o racchiudere l’edificio, ma che servono solamente a dividere appartamenti contigui e quindi interessano solo i titolari delle proprietà che sono delimitate da tali muri. In questo caso la comunione è limitata ai soli proprietari degli appartamenti confinanti, divisi da tali pareti. [Suprema corte sentenza n. 3654 del 1958]