Assegnazione di posto macchina

D. Il rogito di acquisto degli appartamenti nel nostro condominio prevedeva il diritto ad un posto macchina generico. In sede di assemblea condominiale, tenuta nel 1968, con tutti i condomini presenti e con decisione unanime, si procedette all’assegnazione dei posti macchina utilizzando come parametro il valore dei millesimi relativi ai singoli appartamenti di proprietà (dal maggiore al minore). La titolarità del posto assegnato (diritto di uso o di possesso) si può considerare a titolo definitivo o può essere rimessa in discussione e se sì, con quale maggioranza ?

R.  La suprema corte ritiene che sia ammissibile l’assegnazione nominativa dei posti auto in un locale o spazio comune con deliberazione assembleare. L’assemblea può in qualunque momento disciplinare l’uso della cosa comune, dettando annualmente le regole d’uso. Queste però dovranno essere improntate alla pariteticità nell’uso (art. 1102  c.c.) e giammai ancorate al peso (valore) millesimale, salvo ovviamente il caso che la decisione avvenga con l’assenso totalitario dei condomini.[Fonte: La Proprietà Edilizia n. 06/2006 pag. 40]