L’Amministratore uscente che reclami nei confronti del condominio un credito da anticipazioni per spese indifferibili e necessarie deve dimostrare che il rendiconto consuntivo indicante tali somme sia stato approvato dall’assemblea, non bastando allo scopo la sottoscrizione del nuovo amministratore apposta in calce al verbale di passaggio delle consegne in cui sia stata verificata l’esistenza delle anticipazioni.
Tale sottoscrizione vale -infatti- come mera ricevuta della documentazione e non certo come riconoscimento di debito ex. art. 1988 c.c. in danno del condominio [Trib. di Roma Sez. V, 13-06-2005, n. 13413]