Il compenso all’amministratore deve essere pattuito ed approvato dall’assemblea condominiale, sia quello ordinario che quello straordinario (art. 1135 – 1° comma). Molte associazioni di categoria hanno redatto allo scopo delle tabelle onorari che però, in pratica, non hanno validità di legge a meno che non vengono presentate all’approvazione dell’assemblea condominiale.
L’Amministratore, non essendo inquadrato in una categoria particolare di professionisti, ricade nel solo rapporto di mandato (art. 1703 e seguenti del C.C.) il quale prevede che la retribuzione è quella pattuita con il mandante (il condominio).
Avendo pertanto l’accortezza, in sede assembleare, di fare riferimento alle tariffe dell’associazione di appartenenza per la pattuizione dell’onorario, si può in seguito far riferimento alla stessa anche in caso di lavori straordinari, altrimenti l’onorario va pattuito e scritto in assemblea anche per i lavori straordinari.