Il Condominio è una commistione tra proprietà esclusive e proprietà comuni.
I beni comuni sono il mezzo per godere dei beni esclusivi e la proprietà condominiale è una proprietà peculiare con queste caratteristiche.
Il legislatore ha chiuso la legislazione sul condominio con l’art. 1139 che richiama la Comunione per quanto non riportato dagli articoli 1117 fino a 1138.
A volte in assemblea occorre applicare la normativa del Condominio o della Comunione secondo che cosa si vuole deliberare ed è quindi necessario sapere quando si entra su l’una o su l’altra normativa.
Nella Comunione, il Comunista ha il potere di disporre come vuole della propria quota.
I cointestatari di un appartamento hanno la comunione pro indiviso dell’appartamento, in questo caso si ha una comunione all’interno di un condominio.
Il titolare della Comunione può cedere la propria quota in qualsiasi momento mentre nel Condominio non si può fare se non vendendo le parti esclusive seguite dalle quote spettanti di parti comuni (non si può vendere il posto auto condominiale se fa parte della quota dei beni comuni).
Il Condominio non si può sciogliere (se non in due o più Condomini nel caso siano considerati edifici autonomi art. 61/62 dell’attuazioni) mentre la Comunione si può sciogliere in qualsiasi momento.
Mentre nel Condominio il condomino per l’art. 1138 non può rinunciare al bene comune per sottrarsi al pagamento delle spese, nella Comunione il singolo Comunista può rinunciare tranquillamente al bene comune (padre e figlio che hanno rispettivamente il 30% ed il 70% di quota su un bene, il padre rinuncia al suo 30% per il figlio che ottiene così il 100% divenendo unico proprietario e unico a sopportare le spese.)
L’altra grossa differenza è che nella Comunione nell’assemblea la maggioranza valida è data dal solo valore millesimale e non dal numero di partecipanti.
Nella Comunione i poteri all’Amm.re vengono dati dai Comunisti mentre nel Condominio sono stabiliti dal codice civile (1129,1130,1131…) quelli minimi e l’assemblea semmai ne può aggiungere altri.