Art. 1125 – Manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai

Art. 1125 –  Manutenzione e ricostruzione dei soffitti delle volte e dei solai.

1° comma: Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro sovrapposti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto.