Art. 1126 Lastrici solari di uso esclusivo.
Quando l’uso dei lastrici solari o di una parte di essi non è comune a tutti i condomini, quelli che ne hanno l’uso esclusivo sono tenuti a contribuire per un terzo nella spesa delle riparazioni o ricostruzioni del lastrico; gli altri due terzi sono a carico di tutti i condomini dell’edificio o della parte di questo a cui il lastrico solare serve, in proporzione del valore del piano o della porzione di piano di ciascuno.
Su questo articolo la cassazione ha espresso numerosi pareri anche discordi gli uni dagli altri, è da tenere comunque presente che questo rientra tra gli articoli derogabili, quindi un Regolamento di Condominio può disciplinare il riparto.
Se il Regolamento di Condominio non dice chi è il proprietario del lastrico, questo appartiene a tutti in proporzione alla tabella di proprietà.
Secondo il parere della maggioranza degli esperti del settore, ai 2/3 debbono partecipare tutti i condomini, anche quelli che non si trovano direttamente al di sotto del lastrico, mentre altri (vedi ad es. la Balzani) asseriscono il contrario.