Art. 1127 – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

Art. 1127 Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio.

1° comma: Il proprietario dell’ultimo piano dell’edificio può elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facoltà spetta a chi è proprietario esclusivo del lastrico solare.

2° comma: La sopraelevazione non è ammessa se le condizioni statiche dell’edificio non la consentono.

3° comma: I condomini possono altresì opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l’aspetto architettonico dell’edificio ovvero diminuisce notevolmente l’aria o la luce dei piani sottostanti.

4° comma: Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un’indennità pari al valore attuale dell’area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l’importo della quota a lui spettante. Egli è inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.

One thought on “Art. 1127 – Costruzione sopra l’ultimo piano dell’edificio

  • Questo articolo permette e regola la legge per la sopraelevazione del lastrico solare a cura del proprietario, per tale motivo molti costruttori si riservano tale proprietà allo scopo di evitare eventuali elevazioni da parte del proprietario dell’ultimo piano.
    Per “valore dell’area da occuparsi per la nuova fabbrica” riportato nel 4° comma deve intendersi il valore del solo terreno pari all’area della nuova fabbrica.
    Se il R. Contrattuale non dispone obblighi particolari e nessuno in particolare risulta proprietario del lastrico solare, il proprietario dell’ultimo piano può sopraelevare rispettando quanto esposto da questo articolo.

Comments are closed.