Art. 1131 – Rappresentanza

Art. 1131 Rappresentanza.

1° comma: Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro terzi.

2° comma: Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni dell’edificio; a lui sono notificati i provvedimenti dell’autorità amministrativa che si riferiscono allo stesso soggetto.

3° comma: Qualora la citazione o il provvedimento abbia un contenuto che esorbita dalle attribuzioni dell’amministratore, questi è tenuto a darne senza indugio notizia all’assemblea dei condomini.

4° comma: L’amministratore che non adempie a quest’obbligo può essere revocato ed è tenuto al risarcimento dei danni.

One thought on “Art. 1131 – Rappresentanza

  • Commento 1° comma: Il Regolamento contrattuale non può in nessun caso derogare dalle disposizioni di questo articolo.
    Per maggiori poteri, si intende ad esempio quando viene dato mandato all’amministratore (in sede assembleare) di eseguire opere o fare cose particolari quali anche cause giudiziarie senza necessariamente riconvocare l’assemblea.

    Commento 2° comma: Se il condominio riceve una citazione, è buona norma per l’amministratore di citarsi in giudizio e questo perché tale sistema evita che il pretore possa procedere contro il condominio perché dichiarato assente in contumacia per il fatto che nessuno gli ha risposto (e nel qual caso ne sarebbe il responsabile).

    Commento 4° comma: L’amm.re del condominio è legittimato ad agire in giudizio nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di spese regolarmente deliberate dall’assemblea nell’interesse comune (Cass. 16-1971 n.1836)

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