Art. 1133 Provvedimenti presi dall’amministratore.
1° comma: I provvedimenti presi dall’amm.re nell’ambito dei suoi poteri sono obbligatori per i condomini. Contro i provvedimenti dell’amministratore è ammesso ricorso all’assemblea, senza pregiudizio del ricorso all’autorità giudiziaria nei casi e nel termine previsti dall’art. 1137.
Qualora un condomino ritenga che l’amm.re abbia ecceduto nell’uso dei suoi poteri, egli può ricorrere all’assemblea.
Qualora l’assemblea gli desse torto, il condomino può ricorrere all’autorità giudiziaria, col procedimento di impugnazione disciplinato dall’art. 1137.