Art. 1135 – Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

Art. 1135 Attribuzioni dell’assemblea dei condomini.

1° comma: Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede:

1) alla conferma dell’amministratore e dell’eventuale sua retribuzione;

2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini;

3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo della gestione;

4) alle opere di manutenzione straordinaria, e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari all’ammontare dei lavori; “se i lavori devono essere eseguiti in base a un contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti dovuti“; (parte tra virgolette sottolineata aggiunta dal D.L. n.145 del 23 dicembre 2013)

2° comma: L’amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, salvo che rivestano carattere urgente, ma in questo caso deve riferirne nella prima assemblea.

3° comma: L’assemblea può autorizzare l’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi e iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio è ubicato.

One thought on “Art. 1135 – Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

  • Commento 1° comma punto 2: Questo secondo punto non va frainteso come che possono essere cambiate le ripartizioni condominiali, ma solo che debbono essere ripartite secondo quanto già stabilito dal R.C. vedi anche Cass. Civ. n. 6578 del 5-1988.

    Commento 1° comma punto 4: Nota: Non viene precisato se il fondo da istituire per i lavori debba essere riscosso prima della stipula del contratto e dell’inizio dei lavori.

    Commento 2° comma: Rientrano nella casistica di carattere urgente quegli interventi tipo crollo di cornicioni, lesioni di pilastri etc.

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