Art. 1138 Regolamento di condominio.
1° comma: Quando in un edificio il numero dei condomini è superiore a dieci, deve essere formato un regolamento, il quale contenga le norme circa l’uso delle cose comuni e la ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascun condomino, nonché le norme per la tutela del decoro dell’edificio e quelle relative all’amministrazione.
2° comma: Ciascun condomino può prendere l’iniziativa per la formazione del regolamento di condominio o per la revisione di quello esistente.
3° comma: Il regolamento deve essere approvato dall’assemblea con la maggioranza stabilita dal secondo comma dell’art. 1136 ed allegato al registro indicato al numero 7) dell’articolo 1130. Esso può essere impugnato a norma dell’art. 1107.
4° comma: Le norme del regolamento non possono in alcun modo menomare i diritti di ciascun condomino, quali risultano dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, e in nessun caso possono derogare alle disposizioni degli art. 1118, secondo comma, 1119, 1120, 1129, 1131, 1132, 1136, 1137.
5° comma: Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici.
Commento 3° comma: Per regolamento qui riportato si intende quello di tipo assembleare e non contrattuale.
I tempi per l’impugnazione riportata all’articolo 1107 sono di 30 giorni
Note generali sull’art. 1138 modificato dalla legge 220/2012: Si riscontrano due problemi con le modifiche apportate a questo articolato:
1- Il diritto leso di quanti hanno acquistato l’unità immobiliare sapendo che non era permesso tenere animali. Comunque, se il divieto di tenere animali è richiamato nel Regolamento Contrattuale stilato prima della data di entrata in vigore del presente articolato a nostro avviso gli animali non vanno tenuti.
2- La mancata variazione dell’articolo 155 delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile che rimanda all’ultimo comma del 1138 per l’elenco delle norme inderogabili e che oggi sono invece nel penultimo comma.