Art. 1139 – Rinvio alle norme sulla comunione

Art. 1139 Rinvio alle norme sulla comunione.

1° comma: Per quanto non è espressamente previsto da questo capo si osservano le norme sulla comunione in generale.

One thought on “Art. 1139 – Rinvio alle norme sulla comunione

  • Nel caso si applicano le leggi sulla Comunione, queste vanno applicate per tutto, prendiamo il caso di un Condominio con 10 appartamenti di cui 5 sono di Tizio e 5 di Caio, Tizio ha 75 millesimi Caio 25 millesimi.

    L’assemblea può deliberare con la doppia maggioranza espressa dall’art. 1136, qui il Condominio si bloccherebbe perché le decisioni non potrebbero essere prese che all’unanimità.

    Ci si dovrebbe continuamente rivolgere al magistrato per tutte le discordie.
    Il legislatore ha dato la possibilità con questo articolo dicendo che dove non è possibile applicare la normativa sul Condominio va applicata quella sulla Comunione.

    In questo caso abbiamo un Condominio composto da due persone con l’applicazione, per quanto riguarda l’assemblea e le maggioranze, della normativa sulla Comunione.

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