Art. 63 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

Art. 63.

1° comma: Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa,  può ottenere un decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi.

2° comma: I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l’escussione degli altri condomini.

3° comma: In caso di mora nel pagamento dei contributi, che si sia protratta per un semestre, l’amministratore, può sospendere al condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.

4° comma: Chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all’anno in corso e a quello precedente.

5° comma: Chi cede diritti su unità immobiliari resta obbligato solidalmente con l’avente causa per i contributi fino al momento in cui è trasmessa all’amministratore copia autentica del titolo che determina il trasferimento del diritto.

One thought on “Art. 63 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

  • Commento 1° comma: Dopo cinque anni, se non si è fatto il decreto ingiuntivo, la riscossione cade in prescrizione ed in questo caso può essere chiamato l’amm.re al risarcimento. (vedi Azioni Giudiziarie nel Condominio di A. Barbieri).

    Commento 2° comma: Con l’aggiunta di questo comma il legislatore ha imposto che il fornitore dovrà prima agire nei confronti dei soli condomini morosi e solo in seguito contro gli altri.

    Commento 4° comma: Quindi l’acquirente di una unità immobiliare soggetta a decreto ingiuntivo è chiamato al risarcimento delle quote relative all’anno in corso e a quello precedente.

    Se l’Amm.re non può dimostrare di aver fatto tutti i passi necessari e nei tempi dovuti per il recupero delle quote insolute, può essere chiamato in solido al risarcimento se i condomini gli fanno causa.

    Commento 5° comma: Questo comma aggiunto con la legge 220/2012 è importante perché vincola il venditore alla consegna dell’atto di vendita altrimenti è responsabile in solido insieme all’acquirente.

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