Art. 67 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

Art. 67.

1° comma: Ogni condomino può intervenire all’assemblea anche a mezzo di rappresentante, munito di delega scritta. Se i condomini sono più di venti, il delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e del valore millesimale.

2° comma: Qualora un’unità immobiliare appartenga in proprietà indivisa a più persone, queste hanno diritto a un solo rappresentante nell’assemblea, che è designato dai comproprietari interessati a norma dell’articolo 1106 del codice.

3° comma: Nei casi di cui all’articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all’articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all’assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell’amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l’autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l’autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo  dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La diffida ed il ricorso all’autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell’amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini.

4° comma: Ogni limite o condizione al potere di rappresentanza si considera non apposto. Il rappresentante risponde con le regole del mandato e comunica tempestivamente all’amministratore di ciascun condominio l’ordine del giorno e le decisioni assunte dall’assemblea dei rappresentanti dei condominii. L’amministratore riferisce in assemblea.

5° comma: All’amministratore non possono essere conferite deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

6° comma: L’usufruttuario di un piano o porzione di piano dell’edificio esercita il diritto di voto negli affari che attengono all’ordinaria amministrazione e al semplice godimento delle cose e dei servizi comuni.

7° comma: Nelle altre deliberazioni, il diritto di voto spetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usufruttuario intenda avvalersi del diritto di cui all’articolo 1006 del codice ovvero si tratti di lavori od opere ai sensi degli articoli 985 e 986 del codice. In tutti questi casi l’avviso di convocazione deve essere comunicato sia all’usufruttuario sia al nudo proprietario.

8° comma: Il nudo proprietario e l’usufruttuario rispondono solidalmente per il pagamento dei contributi dovuti all’amministrazione condominiale.

 

One thought on “Art. 67 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

  • Commento 1° comma: Con la modifica di questo primo comma (che ricordiamo è inderogabile) il legislatore riteniamo che ha fatto un papocchio generando problemi che ledono il diritto del singolo e che comporteranno innumerevoli sentenze sempreché non venga modificato e spieghiamo perché:!

    Si dice che il condomino può intervenire all’assemblea a mezzo di rappresentante. (va bene)

     Poi si dice che se i condomini sono più di 20 il delegato non può rappresentare più di 1/5 dei condomini e del valore millesimale (quindi di massimo 200 millesimi).

     Ipotizziamo un condominio di 30 condomini, un delegato può rappresentare massimo 5 condomini che abbiano massimo 200 millesimi.

     Questo vuole anche dire che il condomino, le cui proprietà superano i 200 millesimi e che si trova in un condominio di oltre 20 condomini non si può far rappresentare da nessuno e viene quindi leso un suo diritto fondamentale (caso tipico ad esempio il costruttore che non ha ancora venduto tutte le unità immobiliari o condomini che posseggono più di un’unità immobiliare nello stesso condominio).

     Contrariamente, se il condominio non supera i 20 condomini, il diritto di delega gli viene concesso e senza limiti al numero di deleghe.

     Ma non sarebbe stato più semplice dire che non si possono avere più di due o tre deleghe a persona ? Cosa che si trova usualmente scritta nei regolamenti di condominio contrattuali ?

    Commento 2° comma:  In questo comma è stata eliminata la figura del “Presidente” che poteva sorteggiare ed assegnare il diritto di voto all’usufruttuario o al nudo proprietario, avendo eliminato la figura dall’articolato si presenteranno certamente problemi.

    Note: I comproprietari vanno sempre convocati entrambe anche se poi ha diritto uno solo di votare.

    Per i comproprietari abitanti sullo stesso tetto (marito e moglie) è sufficiente una sola convocazione ma indirizzata come intestazione ad entrambi.

    Tre fratelli comproprietari di uno stesso appartamento ed abitanti in tre zone diverse vanno convocati tutti e tre con raccomandate differenti.

    Va fatta attenzione anche alla patria podestà, fin quando il figlio è minorenne va convocato il padre, ma poi se il figlio è maggiorenne allora occorre convocare il figlio.

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