Art. 70 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

Art. 70

1° comma: Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie. “L’irrogazione della sanzione è deliberata dall’assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell’articolo 1136 del Codice

One thought on “Art. 70 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

  • parte tra virgolette e sottolineata aggiunta dal D.L. n.145 del 23 dicembre 2013)

Comments are closed.