Art. 64 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

Art. 64. 1° comma: Sulla revoca dell’amministratore, nei casi indicati dall’undicesimo comma dell’articolo 1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131 del codice, il tribunale provvede in camera di consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il ricorrente. 2° comma: Contro il provvedimento del tribunale può essere proposto reclamo alla corte d’appello nel termine[…]

Art. 63 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

Art. 63. 1° comma: Per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall’assemblea, l’amministratore, senza bisogno di autorizzazione di questa,  può ottenere un decreto d’ingiunzione immediatamente esecutivo, nonostante opposizione, ed è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi. 2° comma: I creditori[…]

Art. 61 – Disposizioni d’attuazione del C.C.

Art. 61. 1° comma: Qualora un edificio o un gruppo di edifici appartenenti per piani o porzione di piano a proprietari diversi si possa dividere in parti che abbiano le caratteristiche di edifici autonomi, il condominio può essere sciolto e i comproprietari di ciascuna parte possono costituirsi in condominio separato. 2° comma: Lo scioglimento è[…]

Art. 1137 – Impugnazione delle deliberazioni della assemblea

Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni della assemblea. 1° comma: Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. 2° comma: Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni,[…]

Art. 1136 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

Art. 1136 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni. 1° comma: L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. 2° comma: Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli[…]