Art. 1137 – Impugnazione delle deliberazioni della assemblea

Art. 1137 Impugnazione delle deliberazioni della assemblea. 1° comma: Le deliberazioni prese dall’assemblea a norma degli articoli precedenti sono obbligatorie per tutti i condomini. 2° comma: Contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l’autorità giudiziaria chiedendone l’annullamento nel termine perentorio di trenta giorni,[…]

Art. 1136 – Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni

Art. 1136 Costituzione dell’assemblea e validità delle deliberazioni. 1° comma: L’assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con l’intervento di tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell’intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio. 2° comma: Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli[…]

Art. 1135 – Attribuzioni dell’assemblea dei condomini

Art. 1135 Attribuzioni dell’assemblea dei condomini. 1° comma: Oltre a quanto è stabilito dagli articoli precedenti, l’assemblea dei condomini provvede: 1) alla conferma dell’amministratore e dell’eventuale sua retribuzione; 2) all’approvazione del preventivo delle spese occorrenti durante l’anno e alla relativa ripartizione tra i condomini; 3) all’approvazione del rendiconto annuale dell’amministratore e all’impiego del residuo attivo[…]

Art. 1132 – Dissenso dei condomini rispetto alle liti

Art. 1132 Dissenso dei condomini rispetto alle liti. 1° comma: Qualora l’assemblea dei condomini abbia deliberato di promuovere una lite o di resistere a una domanda, il condomino dissenziente, con atto notificato all’amministratore, può separare la propria responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza. L’atto deve essere notificato entro trenta[…]

Art. 1131 – Rappresentanza

Art. 1131 Rappresentanza. 1° comma: Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall’articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall’assemblea, l’amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e può agire in giudizio sia contro i condomini sia contro terzi. 2° comma: Può essere convenuto in giudizio per qualunque azione concernente le parti comuni[…]