Art. 1120 – Innovazioni.
1° comma: I Condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art.1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. 2°comma: I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno[…]