Art. 1120 – Innovazioni.

1° comma: I Condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell’art.1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni. 2°comma: I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell’articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno[…]

Art. 1118 – Diritti dei partecipanti sulle cose comuni.

 1° comma: Il diritto di ciascun condomino sulle parti comuni, salvo che il titolo non disponga altrimenti, è proporzionale al valore dell’unità immobiliare che gli appartiene. 2° comma: Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. 3° comma: Il condomino non può sottrarsi all’obbligo di contribuire alle spese per la conservazione delle[…]

Art. 1117 – Parti comuni dell’edificio

Art. 1117 – Parti comuni dell’edificio Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio, anche se aventi diritto a godimento periodico e se non risulta il contrario dal titolo: 1) tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, come il suolo su cui sorge l’edificio,le fondazioni, i muri maestri, i pilastri e[…]