Ripartizione spese in caso di trasferimento della proprietà

La Corte di Cassazione si è espressa più volte su questo argomento e con pareri diversi e contrastanti tra loro. Con la sentenza n. 24654 del 03/12/2010 la Cassazione civile, sez. II ha messo un punto fermo sull’argomento fornendo a nostro parere la corretta soluzione.

La sentenza ha in pratica stabilito che in caso di vendita dell’unità immobiliare in condominio, se non ci sono stati particolari accordi scritti nel contratto di vendita, le spese relative competono a:

  • Per l’ordinaria manutenzione vanno ripartite in proporzione al rispettivo periodo di possesso.
  • Per innovazioni o spese straordinarie che comportino un onere rilevante e che per tale ragione necessitano di apposite delibere assembleari, anche se dettate da nuove normative, dovranno essere a carico di chi era proprietario al momento della delibera assembleare tenendo conto che se le spese si protraggono anche dopo il passaggio di proprietà, dovrà essere il venditore a risponderne.

Rimane invariata la solidarietà tra venditore e acquirente nei confronti del Condominio in base all’art. 63 delle Disp. di Attuazione del C.C. pertanto l’amministratore richiederà sempre al nuovo proprietario gli importi dovuti. 

L’acquirente ha comunque il diritto di potersi rivalere sul venditore per le somme che ha dovuto corrispondere al condominio e che non gli competevano.