Balconi aggettanti – (Sezione II sentenza 17 luglio 2007, n. 15913)

Balcone-Aggettante

Balcone aggettante

La corte, con sentenza del 17 luglio 2007, n. 15913, ha precisato che l’art. 1125 c.c. non può trovare applicazione nel caso dei balconi “aggettanti”, i quali sporgendo dalla facciata dell’edificio, costituiscono solo un prolungamento dell’appartamento dal quale protendono; e, non svolgendo alcuna funzione di sostegno, né di necessaria copertura dell’edificio (come, viceversa, accade per le terrazze a livello incassate nel corpo dell’edificio), non possono considerarsi a servizio dei piani sovrapposti e, quindi, di proprietà comune dei proprietari di tali piani; ma rientrano nella proprietà esclusiva dei titolari degli appartamenti cui accedono. Ne consegue che il proprietario dell’appartamento sito al piano inferiore, non può agganciare le tende alla soletta del balcone “aggettante” sovrastante, se non con il consenso del proprietario dell’appartamento sovrastante.

Già con la sentenza n. 14576 del 30 luglio 2004 la cassazione aveva chiarito che la terrazza aggettante, essendo il prolungamento dell’appartamento, è di proprietà esclusiva dello stesso.

Balconi incassati non aggettanti

Balconi incassati non aggettanti

Diversa è la situazione per i balconi non aggettanti (ossia incassati all’interno della struttura del fabbricato), nei quali il proprietario del piano inferiore può usare la soletta inferiore del balcone per l’installazione di tende o apparecchi di illuminazione senza dover necessariamente richiedere l’autorizzazione al proprietario del piano superiore.

Per quanto riguarda la ripartizione delle spese di manutenzione dei balconi la giurisprudenza stabilisce che:

  • Balconi aggettanti: Il proprietario del balcone aggettante deve sostenere per intero la spesa della riparazione della soletta
  • Balconi non aggettanti: Vanno considerati come lastrici solari e quindi occorre applicare l’art. 1126 del Codice Civile salvo che il Regolamento di Condominio non disponga diversamente.