Competenza spese straordinarie tra acquirente e venditore

Tribunale di Bari Sentenza n. 2176 del 14.06.2012

L’esecuzione di opere di manutenzione straordinaria già deliberate, con l’approvazione del relativo capitolato, della spesa occorrente e dei criteri di ripartizione in epoca anteriore all’atto di acquisto dell’immobile sito in uno stabile condominiale, essendo avvenuta successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita soltanto l’esecuzione effettiva dei suddetti lavori di manutenzione straordinaria, ove difetti la prova di un diverso regolamento tra le parti interessate, le spese versate dall’acquirente al condominio, gli devono essere restituite dal venditore della stessa unità immobiliare.