Obbligo di pagamento tra acquirente e venditore

Sentenza Cassazione n. 12841 del 23.07.2012

In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento di proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualifica di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell’anno in corso e del precedente solo attraverso l’acquirente che gli è subentrato, con la conseguenza che non può essere chiesto ed emesso nei suoi confronti decreto ingiuntivo ai sensi dell’art. 63 disp. att. cod. civ. per la rscossione dei contributi condominiali, atteso che la predetta norma di legge può trovare applicazione soltanto nei confronti di coloro che siano condomini al momento della proposizione del ricorso monitorio, atteso che l’obbligo di pagamento di questi ultimi sorge dal rapporto di natura reale che lega l’obbligato alla proprietà condominiale.