Sentenza n. 17201 del 24.06.2008 Cass.

Il condominio e per esso i singoli condomini possono fare valere le loro ragioni creditorie relativamente al pagamento degli oneri condominiali esclusivamente nei confronti di altro condomino e non già nei confronti del conduttore o comunque di chi occupa l’appartamento senza esserne il proprietario, non avendo nei suoi confronti azioni dirette.

Sentenza n. 1355 del 10.03.2016 Trib. Bari

In materia condominiale non trova applicazione il principio dell’apparenza del diritto, strumentale a esigenze dell’affidamento del terzo di buona fede, in quanto non sussiste una relazione di terzietà tra condominio e condomino. Ne consegue che è tenuto a pagare gli oneri condominiali esclusivamente il proprietario dell’unità immobiliare e non il conduttore, a nulla rilevando la[…]

Obbligo di pagamento tra acquirente e venditore

Sentenza Cassazione n. 12841 del 23.07.2012 In tema di condominio, una volta perfezionatosi il trasferimento di proprietà di un’unità immobiliare, l’alienante perde la qualifica di condomino e non è più legittimato a partecipare alle assemblee, potendo far valere le proprie ragioni sul pagamento dei contributi dell’anno in corso e del precedente solo attraverso l’acquirente che[…]

Morosità e Privacy

D. E’ lecito trascrivere i nomi e gli importi dei morosi nei verbali dell’assemblea condominiale ? R. Si, tutti i condomini sono oggetto di un unico trattamento dati e quindi hanno il diritto a conoscere le informazioni sull’amministrazione, sul funzionamento del condominio, e quindi anche le posizioni debitorie e creditorie dei singoli condomini (Pronuncia del Garante[…]