Sentenza n. 1355 del 10.03.2016 Trib. Bari

In materia condominiale non trova applicazione il principio dell’apparenza del diritto, strumentale a esigenze dell’affidamento del terzo di buona fede, in quanto non sussiste una relazione di terzietà tra condominio e condomino.

Ne consegue che è tenuto a pagare gli oneri condominiali esclusivamente il proprietario dell’unità immobiliare e non il conduttore, a nulla rilevando la reiterazione continuativa di comportamenti propri del condominio.

In caso di azione giudiziale dell’amministratore del condominio per il recupero della quota di spese di un’unità immobiliare di proprietà esclusiva, è passivamente legittimato il vero proprietario di detta unità e non anche chi possa apparire come tale.