Il Condominio parziale

Il Condominio parziale sussiste quando un bene/impianto appartiene a un gruppo ristretto di condòmini, vedasi il caso ad esempio di più fabbricati contigui, facenti parte di un condominio, ma costituiti da distinti corpi di fabbrica tipo villini a schiera e con più di un proprietario per ogni corpo di fabbrica.

Anche se pure la giurisprudenza meno recente si era più volte espressa sulla mancata sussistenza del diritto di partecipare all’assemblea da parte di quei condomini che non sono titolari di alcuni beni, per effetto del penultimo comma dell’art. 1136 del cod. civ. che prima della riforma del 2012 recitava: “L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti i condomini sono stati invitati alla riunione“,  al fine di evitare contestazioni e richieste di annullamento di delibere assembleari era buona norma comunque convocare sempre tutti i condomini indistintamente.

Con la nuova normativa (legge 220/2012 in vigore dal 18.06.2013) grazie alla modifica del penultimo comma dell’art. 1136 del cod. civ. che ora prescrive “L’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati“,  il legislatore ha sancito definitivamente il Condominio Parziale e che, di conseguenza, all’assemblea può essere legittimamente invitato un gruppo di condomini, escludendo i non interessati.

Cati tipici:

  • Condomìni con più palazzine separate come corpi di fabbrica distinti (Es. lavori inerenti la facciata della singola palazzina o la manutenzione del singolo lastrico solare o del singolo tetto di copertura di una delle palazzine)

Occorre comunque sempre prestare attenzione a quanto stabilisce il regolamento condominiale che ricordiamo è vicolante per tutti e che potrebbe richiedere ripartizioni diverse.