Sentenza n. 6877 del 24.03.2014 Cass.

In tema di immobile facente parte di un condominio legittimato attivo e passivo, in tutti i rapporti che sono comunque riconducibili al godimento della cosa, è, nei limiti previsti dagli artt. 1004, commi 1 e 2, cod. civ., l’usufruttuario, mentre il nudo proprietario, ex art. 1005 cod. civ., deve provvedere alle riparazioni straordinarie, determinandosi così una diversa, ma precisa legittimazione attiva e passiva in capo all’usufruttuario e al nudo proprietario.