Sentenza n. 2236 del 16.02.2012 Cass.

In tema di ripartizione degli oneri condominiali tra nudo proprietario e usufruttuario, in applicazione degli artt. 1004 e 1005 del cod. civ., il nudo proprietario non è tenuto, neanche in via sussidiaria o solidale, al pagamento delle spese condominiali, nè può essere stabilita dall’assemblea una diversa modalità d’imputazione degli oneri stessi in deroga alla legge; ciò in quanto il pagamento degli oneri condominiali costituisce un’obbligazione propter rem, quindi tipica, per cui la qualità di debitore dipende da quella di proprietario o di titolare di altro diritto reale sulla cosa e inoltre le norme relative alla ripartizione delle spese tra usufruttuario e nudo proprietario sono opponibili al condominio, il quale è tenuto ad osservarle anche in sede di approvazione dei  bilanci, distinguendo le spese a carico del proprietario da quelle a carico dell’usufruttuario.